Costituzione italiana e diritti delle persone trans

La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, non contiene alcun riferimento esplicito alle persone transgender, all’identità di genere o alla transizione. Questo silenzio non sorprende: quando i padri e le madri costituenti scrissero la Carta fondamentale, il concetto stesso di identità di genere non era ancora entrato nel lessico giuridico. Eppure, proprio da quel testo — attraverso l’opera interpretativa della Corte Costituzionale — sono stati ricavati i principi che oggi fondano i diritti delle persone trans in Italia. Articoli come il 2, il 3 e il 32 della Costituzione sono stati letti in chiave evolutiva, diventando il fondamento di un edificio giurisprudenziale che ha progressivamente riconosciuto l’identità di genere come diritto fondamentale della persona [2][3].
Comprendere il rapporto tra Costituzione e diritti trans significa capire come un testo scritto quasi ottant’anni fa possa ancora rispondere a domande che i suoi autori non avevano immaginato, e quali lacune restino aperte.
Gli articoli della Costituzione rilevanti
Articolo 2: i diritti inviolabili della persona
L’articolo 2 della Costituzione stabilisce che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Questa norma ha un significato aperto e dinamico: non elenca in modo tassativo quali siano i diritti inviolabili, ma attribuisce alla Repubblica il compito di riconoscerli e garantirli. È proprio questa caratteristica — la cosiddetta clausola aperta — che ha consentito alla giurisprudenza costituzionale di includervi il diritto all’identità di genere.
La Corte Costituzionale ha affermato, a partire dalla sentenza 161/1985 e con crescente chiarezza nelle pronunce successive, che il diritto all’identità personale — inteso come diritto di ciascuno a essere riconosciuto nella propria individualità — comprende anche l’identità di genere [2][3]. In altre parole, l’articolo 2 tutela la persona nella sua interezza, compresa la dimensione dell’identificazione con un genere, anche quando questo non corrisponde al sesso assegnato alla nascita. Il riconoscimento dell’identità di genere non è dunque un’aggiunta estranea alla Costituzione, ma un’applicazione del suo principio personalista più profondo.
Articolo 3: uguaglianza e pari dignità sociale
L’articolo 3 è forse il più celebre della Costituzione italiana. Il primo comma recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” [1]. Il secondo comma aggiunge che è compito della Repubblica “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.
Per le persone trans, questo articolo ha una doppia rilevanza. Il divieto di discriminazione “per sesso” è stato interpretato dalla giurisprudenza come un principio che non si limita alla distinzione biologica tra maschio e femmina, ma che investe l’intera dimensione dell’identità sessuale e di genere della persona [5][11]. Il concetto di pari dignità sociale — un’espressione che non ha equivalenti in molte altre costituzioni europee — impone che nessuna persona possa essere privata del proprio riconoscimento sociale a causa della propria condizione di genere.
Il secondo comma dell’articolo 3 è altrettanto significativo: la Repubblica non si limita a vietare la discriminazione formale, ma si impegna attivamente a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. Per le persone trans, questo principio costituisce il fondamento costituzionale della richiesta di politiche attive di inclusione, accesso ai percorsi di transizione e tutela contro la marginalizzazione sociale.
Articolo 32: il diritto alla salute
L’articolo 32 definisce la salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” e stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Questa norma ha avuto un ruolo cruciale nella costruzione giurisprudenziale dei diritti delle persone trans, sotto due profili distinti.
Da un lato, il diritto alla salute è stato interpretato in senso ampio, comprensivo del benessere psicofisico complessivo della persona. La Corte Costituzionale ha riconosciuto che la condizione di incongruenza tra identità di genere percepita e sesso anagrafico attribuito può generare una sofferenza che il sistema sanitario e giuridico devono contribuire a risolvere [5][6]. L’accesso ai percorsi di transizione — siano essi ormonali, chirurgici o esclusivamente sociali e legali — rientra quindi nella tutela del diritto alla salute.
Dall’altro lato, il divieto di trattamenti sanitari obbligatori ha fondato l’eliminazione dell’obbligo chirurgico per la rettificazione anagrafica. Se la Costituzione proibisce di imporre a una persona un trattamento sanitario contro la sua volontà, a maggior ragione non si può subordinare il riconoscimento di un diritto fondamentale — l’identità di genere — alla sottoposizione a un intervento chirurgico invasivo e irreversibile che la persona non desidera [5].
Articolo 117: il vincolo internazionale
Sebbene meno noto nel dibattito pubblico, l’articolo 117, primo comma della Costituzione merita attenzione. Esso stabilisce che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Ciò significa che le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) — e in particolare l’articolo 8 sul diritto al rispetto della vita privata — operano come parametro interposto di legittimità costituzionale. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ripetutamente affermato che il diritto all’identità di genere rientra nel concetto di vita privata tutelato dall’articolo 8 CEDU [14]. Queste pronunce vincolano indirettamente anche l’ordinamento italiano, creando un circuito virtuoso tra giurisprudenza europea e giurisprudenza costituzionale nazionale.
Le sentenze fondamentali della Corte Costituzionale
Sentenza 161/1985: la validazione della legge 164
La prima e decisiva pronuncia della Corte Costituzionale in materia di diritti delle persone trans è la sentenza n. 161 del 6 maggio 1985 [2]. La Corte di Cassazione aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 5 della legge 164/1982, sostenendone il contrasto con gli articoli 2, 3, 29, 30 e 32 della Costituzione. In sostanza, si chiedeva alla Corte se fosse costituzionalmente legittimo consentire la rettificazione del sesso anagrafico.
La Corte rigettò integralmente le censure, dichiarando la piena legittimità costituzionale della legge 164. Il passaggio più significativo della sentenza è quello in cui la Corte afferma che è “costituzionalmente desiderabile” che alla persona transessuale sia riconosciuta la facoltà di modificare i propri caratteri sessuali in senso coerente con il genere percepito [3]. La Corte precisò inoltre che “l’ordine naturale della famiglia non è turbato dalla rettificazione civile del cambiamento di sesso né dalla sentenza che lo riconosce, ma dalla sindrome transessuale che colpisce il soggetto interessato” [3].
Questa sentenza ha un valore storico fondamentale: ha stabilito che la Costituzione non solo non impedisce il riconoscimento dell’identità di genere delle persone trans, ma lo richiede come espressione del principio personalista e del diritto alla salute. È il punto di partenza dell’intera giurisprudenza costituzionale successiva.
Sentenza 170/2014: il divorzio imposto
La sentenza n. 170 dell’11 giugno 2014 ha affrontato un nodo diverso ma altrettanto rilevante: il cosiddetto divorzio imposto [4]. L’articolo 4 della legge 164/1982 prevedeva che la sentenza di rettificazione del sesso provocasse automaticamente lo scioglimento del matrimonio del soggetto. In pratica, una coppia sposata in cui uno dei coniugi completava la transizione si trovava divorziata per legge, senza possibilità di scelta.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa norma, nella parte in cui non prevedeva che i due coniugi potessero mantenere in vita il rapporto di coppia attraverso un’altra forma giuridicamente regolata di convivenza registrata [4]. La Corte ha rilevato una violazione dell’articolo 2 della Costituzione: il divorzio automatico realizzava un “inadeguato bilanciamento” tra l’interesse dello Stato a mantenere il modello eterosessuale del matrimonio e i diritti maturati dai coniugi nel contesto della loro vita di coppia.
Questa sentenza ha messo in luce come i diritti delle persone trans non riguardino solo l’individuo in transizione, ma investano l’intera rete di relazioni familiari e affettive.
Sentenza 221/2015: la caduta dell’obbligo chirurgico
La sentenza n. 221 del 5 novembre 2015 rappresenta forse la pronuncia più importante dopo quella del 1985 [5]. La Corte ha affermato con chiarezza che l’intervento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali primari non è un prerequisito per ottenere la rettificazione anagrafica del sesso.
La Corte ha affermato testualmente che “l’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica è il corollario di un’impostazione che — in coerenza con supremi valori costituzionali — rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione” [5][8]. L’intervento chirurgico non è vietato, ma diventa una scelta personale, non un obbligo imposto dallo Stato.
La sentenza ha inoltre riconosciuto esplicitamente che l’ordinamento italiano tutela il diritto all’identità di genere “come elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona” garantiti dall’articolo 2 della Costituzione e dall’articolo 8 della CEDU [5][11]. Questa formulazione ha elevato il diritto all’identità di genere al rango di diritto costituzionalmente protetto.
Sentenza 180/2017: la conferma e il consolidamento
La sentenza n. 180 del 13 luglio 2017 ha confermato e consolidato i principi espressi dalla sentenza 221/2015 [6]. La Corte ha ribadito che l’interpretazione costituzionalmente corretta della legge 164/1982 “consente di escludere la necessità del trattamento chirurgico ai fini della normalizzazione dei caratteri sessuali” [6][12], precisando che la prevalenza della tutela della salute individuale sulla corrispondenza tra caratteri anatomici e sesso anagrafico fa sì che l’intervento chirurgico non sia un presupposto per la rettificazione, ma un possibile strumento per il raggiungimento del pieno benessere psicofisico.
La sentenza ha tuttavia introdotto un elemento di equilibrio: la Corte ha richiesto una “rigorosa verifica” non soltanto della serietà e univocità dell’intento, ma anche dell’obiettiva transizione dell’identità di genere intervenuta, emergente dal percorso seguito dalla persona interessata [6][12]. Ciò significa che la rettificazione non può fondarsi sulla sola dichiarazione di volontà, ma richiede una dimostrazione del percorso di transizione effettivamente compiuto — un requisito che distingue il modello italiano da quello di autodeterminazione pura adottato da altri paesi europei [9].
Sentenza 143/2024: l’autorizzazione giudiziaria e il tema non binario
La sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 è la pronuncia più recente della Corte Costituzionale in materia e affronta due questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano [7].
Sulla prima questione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 150/2011, nella parte in cui prevedeva che il tribunale dovesse autorizzare gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali. La Corte ha osservato che questa prescrizione non trova eguali nel panorama europeo e presenta “tratti paternalistici” rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi [7][10]. L’autorizzazione giudiziaria per la chirurgia è stata dunque eliminata come requisito.
Sulla seconda questione — la possibilità di riconoscere un’identità di genere non binaria, cioè diversa dal maschile e dal femminile — la Corte ha adottato una posizione articolata. Ha riconosciuto che “la percezione dell’individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile — da cui nasce l’esigenza di essere riconosciuto in una identità ‘altra’ — genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l’ordinamento costituzionale riconosce centralità” [7]. Tuttavia, ha dichiarato la questione inammissibile, ritenendo che l’introduzione di un terzo genere nell’ordinamento sia una scelta che spetta al legislatore, non al giudice costituzionale [7][10].
Questa sentenza evidenzia la tensione tra il ruolo della Corte — che interpreta e applica la Costituzione — e quello del Parlamento, a cui spetta la produzione legislativa. La Corte ha aperto una porta, ma ha stabilito che non può attraversarla da sola.
La Costituzione come norma vivente
Il ruolo dell’interpretazione evolutiva
Le sentenze esaminate illustrano un fenomeno giuridico di grande importanza: la Costituzione come norma vivente. Il testo del 1948 non è cambiato di una virgola negli articoli 2, 3 e 32, eppure la loro applicazione ai diritti delle persone trans è radicalmente diversa oggi rispetto a quarant’anni fa. Ciò è possibile perché la Costituzione è stata pensata come un documento aperto, capace di accogliere nuove istanze di tutela senza bisogno di modifiche formali. I principi di dignità, uguaglianza e salute sono formulati in modo sufficientemente ampio da abbracciare situazioni che i costituenti non potevano prevedere.
L’interpretazione evolutiva della Corte Costituzionale non è un arbitrio, ma un metodo consolidato nel diritto costituzionale contemporaneo. La Corte non “inventa” diritti: li ricava dal tessuto normativo esistente, alla luce dell’evoluzione della coscienza sociale, del progresso scientifico e degli obblighi internazionali [14]. Il riconoscimento del diritto all’identità di genere è il prodotto di questa operazione ermeneutica, non di un’iniziativa politica della Corte.
I limiti dell’approccio giurisprudenziale
Il fatto che i diritti delle persone trans in Italia siano stati costruiti quasi esclusivamente attraverso la giurisprudenza costituzionale, anziché attraverso l’azione legislativa del Parlamento, presenta tuttavia dei limiti significativi [9].
Il primo limite è la frammentarietà: le pronunce della Corte Costituzionale intervengono su singole questioni specifiche — l’obbligo chirurgico, il divorzio imposto, l’autorizzazione giudiziaria — senza poter disegnare un quadro normativo organico. Ciò produce un sistema costruito per via pretoria, in cui i principi generali devono essere ricomposti caso per caso.
Il secondo limite è la disomogeneità applicativa: poiché i principi espressi dalla Corte devono essere applicati dai tribunali di merito in tutto il territorio nazionale, la loro concreta attuazione varia significativamente da un tribunale all’altro, generando disparità territoriali che contraddicono il principio di uguaglianza [13].
Il terzo limite è l’incapacità di affrontare questioni di sistema: come dimostra la sentenza 143/2024 sul riconoscimento non binario, la Corte non può sostituirsi al legislatore nelle scelte che richiedono un intervento normativo complessivo [7]. Può segnalare un problema, ma non risolverlo autonomamente.
Il confronto con altre costituzioni europee
Malta: l’identità di genere in Costituzione
Malta rappresenta un caso unico nel panorama europeo. Nel 2014 ha inserito nella propria Costituzione l’identità di genere tra le categorie espressamente protette dalla discriminazione, diventando il primo stato europeo a compiere questo passo. L’anno successivo, nel 2015, ha approvato il Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act, che consente la modifica dei documenti attraverso una semplice dichiarazione notarile, senza alcun requisito medico. L’approccio maltese è quello più avanzato in Europa: la protezione dell’identità di genere è costituzionalizzata e la procedura di riconoscimento è interamente depatologizzata e amministrativa.
Portogallo e Spagna: la via legislativa
Il Portogallo ha approvato nel 2018 una legge sul diritto all’autodeterminazione dell’identità di genere e dell’espressione di genere, che consente la rettificazione anagrafica a partire dai sedici anni senza requisiti medici. La Spagna ha adottato nel 2023 la Ley Trans, con un sistema analogo di autodeterminazione per i maggiori di sedici anni. In entrambi i casi, la protezione dei diritti delle persone trans è il prodotto di un’azione legislativa esplicita, non di un’interpretazione giurisprudenziale di norme costituzionali generiche.
Germania: dalla patologizzazione all’autodeterminazione
La Germania ha compiuto un percorso particolarmente significativo. La Transsexuellengesetz del 1980, che subordinava il riconoscimento giuridico a requisiti molto restrittivi (tra cui sterilizzazione e intervento chirurgico), è stata progressivamente smantellata dal Tribunale Costituzionale Federale (Bundesverfassungsgericht) attraverso una serie di sentenze che ne hanno dichiarato l’incostituzionalità parziale — un percorso analogo, per molti aspetti, a quello compiuto dalla Corte Costituzionale italiana con la legge 164/1982. Nel 2024, la Germania ha sostituito la vecchia legge con la Selbstbestimmungsgesetz (legge sull’autodeterminazione), che consente la modifica del genere anagrafico mediante una semplice dichiarazione all’ufficio anagrafe.
La posizione dell’Italia nel contesto europeo
Il confronto evidenzia che l’Italia si colloca in una posizione intermedia [9][13]. Da un lato, la Corte Costituzionale ha costruito una giurisprudenza avanzata, riconoscendo il diritto all’identità di genere come diritto fondamentale e rimuovendo progressivamente gli ostacoli più gravi (obbligo chirurgico, autorizzazione giudiziaria per la chirurgia). Dall’altro lato, la mancanza di un intervento legislativo organico fa sì che la protezione delle persone trans resti affidata all’interpretazione giurisprudenziale di norme generali, anziché a una disciplina specifica e moderna. Secondo la classifica TGEU (Transgender Europe), l’Italia soddisfa circa 7,5 criteri su 32 in materia di diritti transgender — un dato che la colloca ben al di sotto di Portogallo e Spagna e che testimonia il divario tra la qualità della giurisprudenza costituzionale e l’arretratezza del quadro legislativo.
Le questioni costituzionali aperte
L’assenza di protezione esplicita contro la discriminazione
A differenza di quanto previsto per altre caratteristiche personali (sesso, razza, religione, opinioni politiche), l’identità di genere non è menzionata nell’articolo 3 della Costituzione né in alcuna legge ordinaria come motivo espresso di divieto di discriminazione [13]. Il fallimento del DDL Zan nel 2021 ha lasciato aperta questa lacuna. Ne consegue che le persone trans non dispongono in Italia di una protezione antidiscriminatoria specifica paragonabile a quella di cui godono in altri paesi europei.
Il riconoscimento delle identità non binarie
Come evidenziato dalla sentenza 143/2024, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che le identità non binarie sollevano questioni rilevanti sotto il profilo dei principi personalistici (articolo 2) e della dignità sociale (articolo 3), ma ha rimesso la soluzione al legislatore [7][10]. L’ordinamento italiano resta ancorato al binarismo maschile/femminile, e non esistono attualmente proposte di legge in stato avanzato per l’introduzione di un terzo genere o di una categoria anagrafica neutra.
Il diritto alla salute e l’accesso ai percorsi di transizione
Sebbene l’articolo 32 garantisca il diritto alla salute, l’accesso concreto ai percorsi di transizione medica resta disomogeneo sul territorio nazionale [13]. Le liste di attesa nei centri pubblici sono lunghe, la copertura del Servizio Sanitario Nazionale per gli interventi chirurgici e le terapie ormonali non è uniforme, e molte persone sono costrette a ricorrere al settore privato, con costi elevati. La distanza tra il principio costituzionale e la sua effettiva attuazione rappresenta una questione aperta di rilievo costituzionale, poiché l’articolo 3, secondo comma, impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona.
La necessità di una riforma legislativa
La Corte Costituzionale, pur avendo progressivamente ampliato la tutela delle persone trans attraverso l’interpretazione costituzionalmente orientata della legge 164/1982, non può supplire indefinitamente all’inerzia del legislatore [9]. Le sentenze della Corte operano per sottrazione — eliminano requisiti illegittimi, rimuovono ostacoli incostituzionali — ma non possono costruire un sistema normativo organico. Una legge moderna sul riconoscimento dell’identità di genere, che recepisca i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e li traduca in una procedura chiara, accessibile e uniforme su tutto il territorio nazionale, resta un obiettivo non raggiunto.
Un equilibrio incompiuto
La Costituzione italiana, attraverso i suoi principi fondamentali di dignità, uguaglianza e tutela della salute, ha fornito il fondamento giuridico per il riconoscimento dei diritti delle persone trans. L’opera della Corte Costituzionale — dalla sentenza 161/1985 alla sentenza 143/2024 — ha costruito un percorso coerente e progressivo, che ha portato l’Italia a eliminare le forme più gravi di violazione dei diritti fondamentali delle persone transgender: la sterilizzazione obbligatoria, l’obbligo chirurgico, il divorzio automatico, l’autorizzazione giudiziaria per la chirurgia [2][4][5][6][7].
Tuttavia, l’equilibrio raggiunto è incompiuto. La protezione dei diritti delle persone trans in Italia dipende ancora in larga misura dall’interpretazione giurisprudenziale di norme generali, anziché da una legislazione organica e moderna [9]. Le questioni aperte — dalla protezione antidiscriminatoria al riconoscimento non binario, dall’accesso uniforme alla sanità alla semplificazione delle procedure — richiedono un intervento legislativo che la Costituzione rende possibile, e in parte necessario, ma che il Parlamento non ha ancora compiuto. La Carta fondamentale ha dimostrato di contenere in sé le risorse per tutelare i diritti delle persone trans; resta da vedere se la politica saprà tradurre queste risorse in diritti pienamente effettivi.