Diritti trans mancanti in Italia: le battaglie future

L’Italia è stata tra i primi paesi europei a riconoscere il diritto alla rettificazione di genere, con la legge 164 del 1982. Eppure, a oltre quarant’anni da quella conquista, il quadro normativo italiano presenta lacune profonde rispetto ai diritti delle persone transgender. Nella Rainbow Map 2025 di ILGA-Europe, l’Italia si colloca al 36esimo posto su 49 paesi europei [1] — un dato che riflette l’assenza di leggi fondamentali in materia di identità di genere, discriminazione, accesso alla sanità e riconoscimento familiare.
Questo articolo analizza i diritti che ancora mancano, le proposte di legge in discussione e le battaglie che le associazioni stanno portando avanti per colmare il divario con il resto d’Europa.
Autodeterminazione di genere: il nodo del tribunale
La prima e più strutturale assenza riguarda il diritto all’autodeterminazione di genere. In Italia, per ottenere la rettificazione del sesso anagrafico e del nome sui documenti, è ancora necessario un procedimento giudiziario davanti al tribunale civile, come previsto dalla legge 164/1982 e dal decreto legislativo 150/2011 [3][11]. Questo significa che una persona trans non può semplicemente dichiarare la propria identità di genere presso un ufficio anagrafico: deve presentare un ricorso, produrre documentazione medica, attendere un’udienza e ottenere una sentenza.
Come funziona in altri paesi europei
Il confronto con altri ordinamenti europei rende evidente il ritardo italiano. La Danimarca, nel 2014, è stata il primo paese europeo a introdurre l’autodeterminazione di genere: è sufficiente una dichiarazione all’anagrafe, senza obbligo di diagnosi, perizie o autorizzazioni giudiziarie. Un modello analogo è stato adottato da Malta (2015), Irlanda (2015), Portogallo (2018), Belgio (2018) e Norvegia (2016).
Nel 2023, la Spagna ha approvato la “Ley Trans”, che consente il cambio di genere sui documenti a partire dai 16 anni tramite una semplice dichiarazione, senza obbligo di diagnosi medica o trattamento ormonale. Per le persone tra i 14 e i 16 anni è richiesto il consenso dei genitori, mentre per quelle tra i 12 e i 14 è necessaria un’autorizzazione giudiziaria.
In Italia, invece, il processo resta lungo, costoso (1.500-3.000 euro per un avvocato privato, salvo gratuito patrocinio) e soggetto a tempi variabili da tribunale a tribunale — in media tra i sei e i diciotto mesi [3]. Una situazione che le associazioni definiscono incompatibile con il principio di dignità della persona.
Cosa ha detto la Corte Costituzionale
Con la sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha introdotto una semplificazione importante: ha dichiarato incostituzionale l’obbligo di autorizzazione del tribunale per accedere agli interventi chirurgici di affermazione di genere, quando la persona abbia già ottenuto la rettificazione anagrafica [2]. Tuttavia, la sentenza non ha eliminato la necessità del tribunale per il cambio dei documenti, che resta il passaggio obbligato.
Assenza di una legge contro la discriminazione
L’Italia non dispone di una legge nazionale che vieti esplicitamente la discriminazione basata sull’identità di genere [5][6]. I crimini d’odio motivati dall’identità di genere non sono aggravanti penali specifiche, a differenza di quanto accade per le discriminazioni razziali o religiose (legge Mancino, 1993).
Il fallimento del DDL Zan
Il tentativo più organico di colmare questa lacuna è stato il DDL Zan (disegno di legge n. 2005), dal nome del deputato Alessandro Zan. Il testo prevedeva l’estensione delle norme penali contro i crimini d’odio e la discriminazione anche ai motivi fondati sul sesso, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Il DDL Zan è stato affossato al Senato il 27 ottobre 2021, quando una votazione a scrutinio segreto (la cosiddetta “tagliola”) ha impedito la prosecuzione della discussione — con gli applausi del centrodestra [6].
Da allora, nessuna proposta di legge analoga è stata approvata a livello nazionale. Il deputato Zan ha depositato nuovamente il testo in una versione rivista, ma l’attuale composizione parlamentare rende improbabile una discussione nel breve periodo.
Le leggi regionali: un mosaico insufficiente
In assenza di una norma nazionale, alcune regioni hanno introdotto leggi locali contro l’omotransfobia: Liguria (2009), Marche (2010), Sicilia (2015), Piemonte (2016), Umbria (2017), Emilia-Romagna (2019), Campania (2020) e Puglia (2024). Tuttavia, queste leggi hanno un’efficacia limitata: non prevedono sanzioni penali, non si applicano su tutto il territorio nazionale e, come rilevato da diverse analisi, restano spesso “bandierine” prive di strumenti concreti di attuazione [12]. Il risultato è una protezione a geometria variabile, che dipende dalla regione in cui si vive.
Accesso alla sanità: disparità e liste d’attesa
L’accesso alle cure di affermazione di genere in Italia è caratterizzato da disparità territoriali profonde e da tempi di attesa che possono raggiungere i sette anni per gli interventi chirurgici [4].
Centri specializzati: pochi e concentrati al Nord
I centri pubblici per l’incongruenza di genere sono circa sette in tutta Italia, localizzati prevalentemente al Nord e al Centro. Il Meridione, con la sola eccezione di Napoli, è sostanzialmente scoperto. Regioni come le Marche, l’Abruzzo, la Sardegna e la Calabria non dispongono di alcun centro dedicato. Per i minori, i centri specializzati si contano sulle dita di una mano.
Questa distribuzione disomogenea costringe molte persone trans a viaggiare per centinaia di chilometri per accedere a una prima visita, con costi e difficoltà che si sommano a tempi di attesa già lunghi. Il 39% delle donne transgender riferisce problemi di accesso alle strutture sanitarie, un dato tre volte superiore rispetto alla media della popolazione LGBT [4].
La questione dei farmaci
Le terapie ormonali per l’affermazione di genere sono prescrivibili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma la copertura effettiva varia da regione a regione. L’Emilia-Romagna è stata tra le prime regioni a garantire la gratuità dei farmaci, ma in molti territori le persone trans devono sostenere costi di tasca propria o affidarsi a reti informali per accedere ai trattamenti.
Il DDL sulla disforia di genere nei minori
Nel agosto 2025, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge, su proposta dei ministri Schillaci e Roccella, che introduce nuove restrizioni alla somministrazione di bloccanti della pubertà e ormoni per i minori con disforia di genere [9]. Il DDL prevede la diagnosi obbligatoria da parte di un’equipe multidisciplinare, l’autorizzazione di un comitato etico nazionale pediatrico e la creazione di un registro nazionale presso l’AIFA con informazioni cliniche, diagnosi e follow-up di ogni persona trattata.
Le associazioni e numerose società scientifiche hanno criticato il provvedimento, denunciando il rischio di una “schedatura” dei minori trans e un ritardo nell’accesso a cure che la comunità medica internazionale considera appropriate e necessarie [9]. Il DDL ignora inoltre l’esperienza di paesi come Spagna, Olanda, Belgio e Germania, dove la continuità terapeutica per i minori trans è garantita.
Identità non binarie: riconosciute ma non tutelate
Le persone non binarie — che non si riconoscono nel genere maschile né in quello femminile — non hanno alcun riconoscimento giuridico in Italia. Il sistema anagrafico prevede esclusivamente due opzioni: maschio o femmina.
La sentenza 143/2024
Con la sentenza n. 143 del 2024, la Corte Costituzionale ha riconosciuto per la prima volta l’esistenza delle persone non binarie, affermando che la percezione di non appartenere a nessuno dei due generi tradizionali “genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico riconosciuto nell’articolo 2 della Costituzione” e può sollevare “un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute” [2][10][13].
Tuttavia, la Corte ha dichiarato inammissibile l’introduzione di un terzo genere per via giudiziaria, ritenendo che un simile cambiamento “avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema” [2][10]. In altre parole: la Corte riconosce il problema, ma ritiene che spetti al Parlamento risolverlo.
A oggi, nessuna iniziativa legislativa è stata avviata in questa direzione. Paesi come la Germania (che dal 2018 prevede l’opzione “divers” nei documenti), l’Austria e l’Islanda hanno già introdotto alternative al binarismo anagrafico.
Genitorialità e diritti familiari
Le persone trans che hanno figli o desiderano averne si trovano in un vuoto normativo che genera situazioni paradossali.
Scioglimento del matrimonio
L’articolo 4 della legge 164/1982 prevede che la sentenza di rettificazione provochi lo scioglimento automatico del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili [11]. Questo significa che una persona trans sposata che ottiene la rettificazione anagrafica viene automaticamente divorziata — una disposizione che la Corte Costituzionale ha ritenuto legittima nella sentenza n. 170 del 2014, pur riconoscendo al legislatore l’onere di “introdurre una forma alternativa di convivenza registrata” per la coppia (oggi possibile con le unioni civili).
Riconoscimento dei figli
La questione della genitorialità trans non è disciplinata da una normativa specifica. I genitori trans che hanno figli nati prima della transizione vedono automaticamente aggiornati i propri dati anagrafici sull’atto di nascita del figlio dopo la rettificazione, ma il ruolo genitoriale (padre/madre) resta ancorato al sesso biologico alla nascita nelle prassi di molti comuni.
Per quanto riguarda l’adozione, le persone trans non hanno un divieto formale, ma si trovano di fatto esposte a pregiudizi nelle valutazioni di idoneità. La stepchild adoption — l’adozione del figlio biologico del partner — è possibile anche per le coppie dello stesso sesso sulla base dell’articolo 44 della legge sulle adozioni, ma resta affidata a interpretazioni giurisprudenziali caso per caso, senza una norma chiara e universale.
La questione della sterilizzazione
Per decenni, la legge 164/1982 è stata interpretata nel senso di richiedere un intervento chirurgico — e dunque la sterilizzazione di fatto — come condizione per ottenere la rettificazione anagrafica. Questa interpretazione è stata progressivamente superata dalla giurisprudenza [11].
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138 del 2015, ha stabilito che la rettificazione non richiede necessariamente l’intervento chirurgico. Nello stesso anno, la Corte Costituzionale (sentenza n. 221/2015) ha confermato che la legge 164 non impone alcun obbligo chirurgico come presupposto per la rettificazione.
Nonostante questi pronunciamenti, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per la violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea — il diritto al rispetto della vita privata — in relazione alla prassi della sterilizzazione forzata [7]. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che subordinare il riconoscimento dell’identità di genere alla rinuncia alla capacità riproduttiva costituisce una violazione dell’integrità fisica della persona.
Oggi, l’obbligo chirurgico non è più applicato nella prassi giudiziaria, ma la legge 164 non è mai stata formalmente emendata sul punto, lasciando un’ambiguità normativa che alcune associazioni continuano a denunciare [3].
Protezioni nelle scuole
Il contesto scolastico è uno dei più critici per le persone trans in età adolescenziale. Secondo i dati disponibili, il 43% degli studenti trans ha subito bullismo, e solo il 23% dei minori dichiara di aver ricevuto protezione o supporto dall’istituzione scolastica.
La carriera alias
Lo strumento principale di tutela nelle scuole italiane è la carriera alias: un protocollo interno che consente allo studente di essere registrato con il nome corrispondente alla propria identità di genere nei documenti scolastici non ufficiali — registro elettronico, badge, comunicazioni interne. La modifica non ha valore legale al di fuori della scuola.
A novembre 2025, sono 481 le scuole italiane che hanno adottato la carriera alias nel proprio regolamento, di cui 475 pubbliche e 6 paritarie [8]. Un numero in crescita costante — nel gennaio 2024 erano 322 — ma che rappresenta ancora una minoranza degli istituti scolastici del paese.
I dati indicano che, quando l’istituzione adotta la carriera alias, il bullismo verso gli studenti trans diminuisce del 20%. Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione non ha mai emanato linee guida nazionali per la sua attivazione, lasciando l’iniziativa alla discrezionalità dei singoli dirigenti scolastici e dei consigli di istituto. L’assenza di un quadro normativo uniforme significa che la protezione di uno studente trans dipende dalla scuola che frequenta.
Partecipazione allo sport
La partecipazione delle persone trans allo sport agonistico è un tema che in Italia non è ancora stato affrontato con una normativa specifica. Le federazioni sportive italiane si adeguano, nella maggior parte dei casi, alle regole delle rispettive federazioni internazionali, che negli ultimi anni hanno adottato politiche sempre più restrittive.
La World Athletics ha escluso le donne transgender dalle competizioni femminili internazionali se hanno attraversato la pubertà maschile. La FINA (ora World Aquatics) ha limitato la partecipazione delle atlete trans che non abbiano iniziato la transizione prima dei 12 anni. Anche la Federazione Internazionale di Scacchi ha introdotto restrizioni per le giocatrici transgender.
Un caso simbolico in Italia è quello di Valentina Petrillo, atleta paralimpica ammessa alle competizioni dal Comitato Italiano Paralimpico — la prima federazione sportiva italiana ad aver incluso un’atleta trans. Il suo caso ha generato un ampio dibattito, ma non ha prodotto un intervento normativo nazionale.
Le Nazioni Unite, nel frattempo, hanno ribadito che tutte le persone — comprese le persone trans, gender diverse e intersessuali — hanno il diritto umano di partecipare allo sport. In Italia, tuttavia, manca un quadro regolatorio che bilanci equità competitiva e inclusione.
Il confronto con l’Europa: dove si colloca l’Italia
Il punteggio italiano nella Rainbow Map 2025 di ILGA-Europe è di 24 punti su 100 — uno dei più bassi dell’Europa occidentale [1]. La classifica valuta 76 criteri suddivisi in sette aree tematiche: uguaglianza e non discriminazione, famiglia, crimini e discorsi d’odio, riconoscimento legale del genere, integrità corporea delle persone intersessuali, spazio per la società civile e asilo.
In testa alla classifica si trovano Malta (prima in Europa), Belgio, Islanda, Danimarca e Spagna — paesi che hanno adottato leggi sull’autodeterminazione di genere, normative anti-discriminazione comprensive e tutele sanitarie uniformi.
L’Italia, inoltre, è tra i paesi che nel 2024 non hanno firmato la dichiarazione della presidenza belga dell’UE sui diritti LGBTQIA+, segnalando una distanza politica crescente rispetto agli standard europei [6].
Cosa chiedono le associazioni
Le principali organizzazioni che si battono per i diritti delle persone trans in Italia — tra cui il MIT (Movimento Identità Trans), Arcigay, AGEDO, Famiglie Arcobaleno e la Rete Lenford — convergono su un nucleo di richieste [5]:
- Autodeterminazione di genere: eliminare l’obbligo di ricorrere al tribunale per la rettificazione anagrafica, sostituendolo con una procedura amministrativa presso l’anagrafe.
- Legge contro l’omotransfobia: approvare una normativa nazionale che tuteli le persone LGBTQIA+ dai crimini d’odio e dalla discriminazione.
- Accesso uniforme alla sanità: istituire centri per l’incongruenza di genere in ogni regione, ridurre le liste d’attesa e garantire la gratuità delle terapie ormonali su tutto il territorio.
- Riconoscimento delle identità non binarie: introdurre un’opzione di genere alternativa nei documenti, come già avviene in Germania, Austria e Islanda.
- Tutela della genitorialità trans: garantire il riconoscimento pieno del ruolo genitoriale dopo la rettificazione e il diritto all’adozione senza discriminazioni.
- Protezione dei minori: contrastare la proposta di un registro nazionale dei minori trans e garantire l’accesso tempestivo alle cure di affermazione di genere.
- Linee guida scolastiche: emanare direttive ministeriali sulla carriera alias e sulle misure anti-bullismo per gli studenti trans.
Il quadro complessivo
L’Italia si trova in una posizione contraddittoria: è stata tra i primi paesi europei a legiferare sulla rettificazione di genere nel 1982, ma negli ultimi due decenni non ha compiuto passi significativi in avanti [3]. Mentre gran parte dell’Europa occidentale ha adottato leggi sull’autodeterminazione, normative anti-discriminazione e tutele sanitarie, l’Italia ha visto fallire il DDL Zan, non ha introdotto il riconoscimento delle identità non binarie e ha proposto nuove restrizioni per i minori trans.
La giurisprudenza — dalla Corte di Cassazione alla Corte Costituzionale, fino alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo — ha supplito in parte alle lacune legislative, eliminando l’obbligo chirurgico per la rettificazione, dichiarando incostituzionale l’autorizzazione giudiziaria per gli interventi e riconoscendo l’esistenza delle identità non binarie [2]. Ma le sentenze, per quanto importanti, non possono sostituire una legislazione organica.
Le battaglie future delle persone trans in Italia si giocano su più fronti: dal Parlamento ai tribunali, dalle scuole agli ambulatori. La distanza tra la realtà quotidiana delle persone trans e il quadro normativo che dovrebbe tutelarle resta ampia. Colmarla non è solo una questione di diritti civili, ma di coerenza con i principi costituzionali di uguaglianza, dignità e tutela della salute che l’Italia stessa si è data.