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DDL Disforia: cosa prevede e cosa cambia

Pubblicato una settimana fa · 13 fonti citate Generato con AI
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DDL Disforia: cosa prevede e cosa cambia

Il DDL 2575, noto come “DDL Disforia”, è il disegno di legge governativo recante “Disposizioni per l’appropriatezza prescrittiva e il corretto utilizzo dei farmaci per la disforia di genere”. Approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2025 su proposta del Ministro della Salute Orazio Schillaci e della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella [1][8], il testo è stato depositato alla Camera dei Deputati l’11 agosto 2025 [11]. Si tratta del primo intervento legislativo organico del governo Meloni in materia di identità di genere e rappresenta, secondo i proponenti, una misura di tutela sanitaria per i minori. Secondo le principali società scientifiche italiane, è invece un provvedimento che rischia di chiudere le porte della medicina a chi ne ha più bisogno [4][5].

Come si è arrivati al DDL: la cronologia

L’interrogazione Gasparri e il caso Careggi

Il percorso che ha condotto al DDL 2575 inizia il 18 dicembre 2023, quando Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, presenta un’interrogazione parlamentare rivolta al Presidente del Consiglio e al Ministro della Salute. L’oggetto: il Centro per la disforia di genere dell’ospedale Careggi di Firenze, accusato di somministrare triptorelina — un farmaco bloccante della pubertà — a minori di undici anni senza adeguato supporto psicoterapeutico e psichiatrico.

L’interrogazione scatenò una reazione a catena. Nel gennaio 2024, il Ministero della Salute inviò a Careggi un’ispezione ministeriale [9]. I risultati, anticipati pubblicamente dallo stesso Gasparri, evidenziarono “elementi di criticità molto significativi nell’ambito del percorso di presa in carico e gestione” dei minori con disforia di genere [9]. In particolare, gli ispettori riscontrarono un non corretto recepimento della determina AIFA n. 21756/2019, con specifico riguardo all’obbligo di supporto psichiatrico per l’avvio del trattamento con triptorelina, e la mancata trasmissione dei dati all’Agenzia Italiana del Farmaco.

Il Ministero formulò undici raccomandazioni alla Regione Toscana, a partire dall’obbligo di valutazione neuropsichiatrica infantile per tutti i pazienti in carico [9].

Il tavolo tecnico interministeriale

Nel maggio 2024, i ministri Schillaci e Roccella istituirono un tavolo tecnico presso il Gabinetto del Ministero della Salute, composto da 29 membri tra esperti e rappresentanti istituzionali [10]. Il tavolo includeva funzionari di entrambi i ministeri, medici, esperti di bioetica e psicologi, oltre a rappresentanti di diverse società scientifiche (SIEDP, SIAMS, SINPIA, SITCC, SIPS, SIGO, SPI, SIP, SIGIS, SIE). La composizione fu oggetto di critiche per lo squilibrio di genere: 24 uomini e 5 donne.

Il mandato del tavolo era duplice: condurre una ricognizione sulle modalità di trattamento della disforia di genere sul territorio nazionale e riesaminare la letteratura scientifica internazionale [10]. L’obiettivo dichiarato era la revisione delle linee guida sull’uso della triptorelina nei minori con varianza di genere.

I ministri Schillaci e Roccella dichiararono congiuntamente che “le notizie giornalistiche sul caso Careggi, le interrogazioni parlamentari, le successive ispezioni e i cambiamenti di approccio di altri Paesi che avevano promosso un uso estensivo di questi farmaci e che ora stanno rivedendo le proprie posizioni” rendevano “necessaria e urgente” una revisione complessiva [10].

Dall’AIFA al Consiglio dei Ministri

L’AIFA avviò contestualmente una discussione sulla rivalutazione dell’inserimento della triptorelina nell’elenco dei medicinali previsto dalla legge 648/1996 — ovvero il regime che ne consente l’utilizzo anche al di fuori delle indicazioni approvate. Il lavoro del tavolo tecnico confluì nella stesura del disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2025 [1][8].

Cosa prevede il DDL: i tre articoli

Il testo del DDL 2575 è breve — tre articoli — ma il suo impatto potenziale è ampio [2][3]. Riguarda esclusivamente i minori e non interviene sulla legge 164/1982 né sulla procedura di rettificazione anagrafica per gli adulti.

Articolo 1: diagnosi, farmaci, comitato etico

L’articolo 1 disciplina la somministrazione ai minori di due categorie di farmaci: i bloccanti della pubertà (come la triptorelina, un agonista del GnRH che sospende reversibilmente lo sviluppo puberale) e gli ormoni mascolinizzanti e femminilizzanti (testosterone ed estrogeni utilizzati nella terapia ormonale di affermazione di genere).

Per accedere a questi trattamenti, il DDL richiede [1][2]:

  • Diagnosi da parte di un’équipe multidisciplinare: composta da psicologi, psicoterapeuti, psichiatri ed endocrinologi, che deve attestare formalmente la presenza di disforia di genere nel minore.
  • Documentazione dei percorsi precedenti: gli esiti dei percorsi psicologici, psicoterapeutici ed “eventualmente” psichiatrici effettuati dal minore devono essere documentati e allegati alla diagnosi.
  • Rispetto dei protocolli ministeriali: la somministrazione deve avvenire nel rispetto di protocolli clinici adottati dal Ministero della Salute.
  • Parere del Comitato etico: nelle more dell’adozione dei protocolli ministeriali — ovvero fino a quando tali protocolli non verranno definiti e pubblicati — la somministrazione dei farmaci è subordinata al parere preventivo del Comitato etico a valenza nazionale pediatrico, un organo non clinico [2][3].
  • Registro nazionale AIFA: viene istituito un registro per la prescrizione e la dispensazione dei farmaci, che devono essere erogati esclusivamente tramite farmacia ospedaliera [1][8]. Il registro raccoglie dati dettagliati, tra cui: il processo decisionale di prescrizione, gli esiti dei percorsi psicologici precedenti, le eventuali comorbilità diagnosticate, il monitoraggio clinico e il follow-up. I dati vengono trasmessi al Ministero della Salute con un rapporto a cadenza semestrale.

Articolo 2: il tavolo tecnico permanente

L’articolo 2 istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero della Salute, composto da esperti e istituzioni, con i seguenti compiti [2]:

  • Definire le linee guida cliniche per il trattamento della disforia di genere nei minori.
  • Elaborare i protocolli previsti dall’articolo 1.
  • Fornire strumenti di monitoraggio sull’appropriatezza dei trattamenti.
  • Valutare il rapporto semestrale dell’AIFA e trasmettere al Parlamento una relazione ogni tre anni.

Articolo 3: la clausola di invarianza finanziaria

L’articolo 3 stabilisce che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [2]. In sostanza, l’intero apparato previsto dal DDL — registro, tavolo tecnico, protocolli, monitoraggio — deve funzionare senza stanziamenti aggiuntivi.

Cosa cambierebbe rispetto alla situazione attuale

Per comprendere la portata del DDL 2575 è necessario confrontarlo con il quadro normativo vigente.

La situazione prima del DDL

Attualmente, in Italia, la somministrazione di triptorelina ai minori con disforia di genere è regolata dalla determina AIFA del 2019, che ha inserito il farmaco nell’elenco della legge 648/1996 per il trattamento della “disforia di genere in adolescenti dopo l’inizio della pubertà”. La determina prevede già una serie di condizioni: diagnosi confermata, valutazione neuropsichiatrica, consenso dei genitori e del minore, monitoraggio clinico. I centri autorizzati alla somministrazione sono pochi e distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale, con conseguenti tempi di attesa che possono raggiungere mesi.

Le novità introdotte dal DDL

Il DDL 2575 non vieta formalmente alcun farmaco, ma introduce una serie di passaggi aggiuntivi [3][7]:

  • Centralizzazione attraverso il Comitato etico: il requisito più contestato. Il Comitato etico a valenza nazionale pediatrico è un organo che si occupa ordinariamente della valutazione delle sperimentazioni cliniche, non della pratica clinica corrente [4][5]. Il suo coinvolgimento nel percorso di cura individuale di un minore rappresenta un passaggio senza precedenti nella prassi sanitaria italiana.
  • Registro con dati sensibili: il registro AIFA conterrebbe informazioni cliniche estremamente dettagliate, inclusi percorsi psicologici e comorbilità, relative a un gruppo di pazienti minori facilmente identificabile per dimensioni ridotte [7]. Diverse associazioni hanno sollevato preoccupazioni circa la protezione della privacy e il rischio di una “schedatura” di fatto dei minori trans.
  • Dispensazione solo ospedaliera: la restrizione alla farmacia ospedaliera elimina la possibilità di accesso tramite farmacia territoriale, con potenziali difficoltà logistiche per le famiglie lontane dai centri prescrittori [3].
  • Incertezza temporale: poiché il parere del Comitato etico è richiesto “nelle more” dell’adozione dei protocolli ministeriali, e non esiste un termine temporale per tale adozione, il passaggio aggiuntivo potrebbe restare a tempo indeterminato [7].

L’iter parlamentare

Deposito e assegnazione

Il DDL 2575 è stato depositato alla Camera dei Deputati l’11 agosto 2025, con il numero di atto C. 2575 [11]. Il 22 settembre 2025 è stato assegnato alla XII Commissione permanente (Affari sociali) in sede referente [11]. La relatrice del provvedimento è la deputata Maddalena Morgante di Fratelli d’Italia.

Le audizioni in commissione

Tra novembre e dicembre 2025, la XII Commissione ha svolto un ciclo di audizioni [11]. Il 5 novembre 2025 è stato ascoltato il dott. Del Giudice. Il 2 dicembre 2025 si sono tenute ulteriori audizioni, tra cui quelle del giurista Antonio Rotelli, dell’Associazione Trans Support Sassari, del neurochirurgo e psichiatra Massimo Gandolfini e della professoressa Fulvia Signani dell’Università di Ferrara.

Lo stato attuale

A febbraio 2026, il DDL 2575 si trova ancora in fase di esame in commissione. Le audizioni si sono concluse e il testo è prossimo alla discussione in aula. Non è ancora stato fissato un calendario per il voto in Assemblea.

Le reazioni: un paese diviso

Le otto società scientifiche contro il DDL

Il 9 dicembre 2025, otto tra le principali società scientifiche italiane competenti in materia di disforia di genere hanno pubblicato un comunicato intersocietario che chiede al Parlamento una revisione profonda del DDL 2575 [4]. Le società firmatarie sono:

  • ACP (Associazione Culturale Pediatri)
  • FISS (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica)
  • ONIG (Osservatorio Nazionale Identità di Genere)
  • SIAMS (Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità)
  • SIE (Società Italiana di Endocrinologia)
  • SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica)
  • SIGIA (Società Italiana di Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza)
  • SIGIS (Società Italiana Genere, Identità e Salute)

Le critiche principali riguardano quattro punti [4][5]:

1. Ignorare le linee guida internazionali. Il DDL, nella sua relazione illustrativa, cita esclusivamente i paesi che hanno adottato misure restrittive sull’accesso alle cure per i minori trans, omettendo di menzionare Spagna, Olanda, Francia, Belgio e Germania — paesi in cui i servizi sanitari per minori con disforia di genere sono stati confermati o aggiornati secondo le evidenze scientifiche disponibili [4].

2. Il Comitato etico come ostacolo di fatto. L’obbligo di passare dal Comitato etico nazionale per le sperimentazioni pediatriche comporterebbe un “grave rallentamento dell’accesso ai trattamenti, particolarmente critico nel caso della triptorelina” [4][5], un farmaco che ha una finestra temporale di efficacia legata allo stadio puberale del paziente. Ogni mese di ritardo può compromettere l’efficacia del trattamento.

3. La confusione tra bloccanti e ormoni. Il DDL equipara i bloccanti della pubertà e gli ormoni di affermazione di genere sotto un unico regime regolatorio, nonostante si tratti di farmaci con profili di sicurezza, finalità cliniche e reversibilità profondamente diversi [4][6]. I bloccanti della pubertà sospendono temporaneamente e reversibilmente lo sviluppo puberale; gli ormoni di affermazione di genere inducono modificazioni parzialmente irreversibili. Trattarli come un’unica categoria normativa, secondo le società scientifiche, crea confusione nei percorsi clinici.

4. La violazione delle raccomandazioni europee. Il Consiglio d’Europa ha affermato che gli Stati membri devono garantire assistenza sanitaria specifica alle persone transgender indipendentemente dall’età [12]. Il DDL 2575, secondo le società scientifiche, rischia di limitare gravemente questo accesso per i minori [4][5].

Le associazioni trans e LGBTQ+

Le associazioni trans e LGBTQ+ si sono opposte al DDL con particolare fermezza su due punti.

Arcigay, attraverso Christian Leonardo Cristalli, responsabile nazionale per le politiche trans, ha definito il registro AIFA una “schedatura di fatto” dei minori transgender [7]. La preoccupazione riguarda la raccolta centralizzata di dati sanitari estremamente sensibili su un gruppo di pazienti numericamente esiguo e socialmente vulnerabile.

Il MIT (Movimento Identità Trans), tramite l’avvocata Roberta Parigiani, ha sottolineato come i bloccanti della pubertà vengano utilizzati proprio per sospendere il processo puberale e consentire ai minori di riflettere sulla propria identità di genere prima di decisioni più definitive [7]. Vincolare l’accesso a questi farmaci a una diagnosi formale di disforia di genere può aumentare il disagio nei minori in un’età già delicata. Parigiani ha inoltre criticato l’equiparazione normativa tra bloccanti e ormoni, che crea confusione nei percorsi clinici e limita l’accesso ai trattamenti più appropriati.

La posizione del governo

I ministri Schillaci e Roccella hanno difeso il DDL come un provvedimento di tutela della salute dei minori [1]. La ministra Roccella ha parlato di un “approccio prudente, trasparente e monitorato”, sottolineando che il DDL “risponde al bisogno di salute delle persone minori di età” garantendo un maggiore controllo sui trattamenti. Il governo ha inquadrato il provvedimento nel contesto di una tendenza internazionale alla “revisione” degli approcci alla disforia di genere nei minori, citando i casi del Regno Unito (il rapporto Cass del 2024) e della Svezia.

L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, nella persona di Carla Garlatti, poi sostituita da Maria Rosaria Terragni, ha definito il DDL un “importante passo avanti per la salute dei minorenni”.

Il confronto europeo: l’Italia e l’autodeterminazione

Il DDL 2575 va in direzione opposta rispetto al modello di autodeterminazione adottato da un numero crescente di paesi europei per la gestione dell’identità di genere.

Paesi con leggi di autodeterminazione

  • Spagna: la Ley 4/2023 consente la modifica del genere anagrafico a partire dai sedici anni attraverso una semplice dichiarazione di volontà, senza necessità di diagnosi medica o psichiatrica. Per i minori tra i dodici e i sedici anni è previsto un iter giudiziario semplificato.
  • Germania: la Selbstbestimmungsgesetz (legge sull’autodeterminazione), approvata nell’aprile 2024 ed entrata in vigore nell’agosto dello stesso anno, consente la modifica del genere e del nome tramite autodichiarazione presso l’anagrafe, con un periodo di riflessione di tre mesi. Per i minori di quattordici anni la richiesta deve essere presentata dai genitori.
  • Danimarca, Irlanda, Malta, Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Norvegia, Islanda, Svizzera, Finlandia: tutti hanno adottato procedure basate sull’autodeterminazione, con variazioni nei requisiti di età e nei periodi di riflessione.

L’Italia nel contesto

L’Italia, con la legge 164 del 1982, fu uno dei primi paesi europei a disciplinare la rettificazione di genere. Quarant’anni dopo, il quadro normativo italiano si colloca in una posizione intermedia: la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha eliminato l’obbligo chirurgico (sentenza 221/2015) e ridotto il controllo giudiziario sulla chirurgia di riassegnazione (sentenza 143/2024), ma il legislatore non ha mai aggiornato la legge in senso autodeterminativo.

Il DDL 2575 non interviene sulla legge 164, che riguarda gli adulti e la rettificazione anagrafica. Tuttavia, per il segmento specifico dei minori, il DDL introduce un regime di controllo più stringente rispetto allo status quo, muovendosi nella direzione opposta a quella percorsa dalla maggioranza dei paesi dell’Europa occidentale.

Il rapporto del Consiglio d’Europa

Nel 2024, il Consiglio d’Europa ha pubblicato un rapporto sull’accesso all’assistenza sanitaria per le persone LGBTI, in cui raccomanda agli Stati membri di garantire assistenza sanitaria specifica alle persone transgender indipendentemente dall’età, di coinvolgere le famiglie e le organizzazioni transgender nello sviluppo delle politiche sanitarie, e di basare l’accesso alle cure sul consenso informato e sulla depatologizzazione [12]. Il rapporto stima che almeno il 27% delle persone trans in Europa non riesca ad accedere alle cure specifiche di cui ha bisogno [12].

Il DDL 2575, secondo le società scientifiche italiane, si pone in contrasto con queste raccomandazioni [4][5].

Le questioni aperte

La triptorelina: farmaco o ideologia?

La triptorelina è un agonista del GnRH utilizzato in medicina da decenni per diverse condizioni pediatriche, tra cui la pubertà precoce. Nel contesto della disforia di genere, viene impiegata per sospendere reversibilmente lo sviluppo puberale, consentendo al minore di guadagnare tempo per esplorare la propria identità senza che il corpo subisca modificazioni puberali indesiderate e potenzialmente fonte di grave disagio psicologico.

La determina AIFA del 2019 ne ha autorizzato l’uso in regime di legge 648, ovvero come farmaco prescrivibile anche al di fuori delle indicazioni terapeutiche approvate, a condizione che sia documentata una diagnosi e sia garantito un monitoraggio clinico. Il DDL 2575 non revoca questa autorizzazione, ma ne subordina l’applicazione a passaggi aggiuntivi che, secondo i critici, ne limiterebbero di fatto l’accessibilità [3][7].

Le società scientifiche hanno definito la triptorelina un “farmaco salvavita” per i giovani transgender, sottolineando che i ritardi nell’accesso possono avere “conseguenze psicologiche e fisiche irreversibili” [4][13]. L’ONIG ha evidenziato che la finestra temporale per l’efficacia dei bloccanti è legata allo stadio puberale: ogni mese di attesa burocratica può rendere il trattamento meno efficace o inutile [4].

Il registro: monitoraggio o sorveglianza?

Il registro nazionale AIFA previsto dal DDL solleva una tensione irrisolta tra due esigenze legittime: il monitoraggio scientifico dei trattamenti e la tutela della riservatezza dei pazienti [7]. I dati raccolti — diagnosi, percorsi psicologici, comorbilità, follow-up — riguardano un gruppo di pazienti minori numericamente molto contenuto (le stime sui minori in carico nei centri italiani oscillano tra alcune centinaia e poche migliaia). In un campione così ristretto, la possibilità di identificazione individuale, anche attraverso dati aggregati, non è trascurabile.

Il Garante per la Privacy non si è ancora espresso formalmente sul provvedimento. Le associazioni trans hanno chiesto garanzie specifiche sulla protezione dei dati e sulla finalità esclusivamente scientifica del registro, senza che tali garanzie siano state finora inserite nel testo.

La clausola di invarianza e la sostenibilità

L’articolo 3 del DDL stabilisce che il provvedimento deve essere attuato a costo zero per le finanze pubbliche. Questa clausola solleva un interrogativo concreto: come è possibile istituire un registro nazionale, un tavolo tecnico permanente, protocolli clinici standardizzati e un sistema di monitoraggio semestrale senza alcuno stanziamento aggiuntivo? I centri di riferimento per la disforia di genere in Italia sono già gravemente sottofinanziati, con liste di attesa che raggiungono mesi. L’aggiunta di passaggi burocratici senza risorse aggiuntive potrebbe tradursi, nella pratica, in un ulteriore allungamento dei tempi di accesso alle cure [6].

Il quadro d’insieme

Il DDL 2575 si inserisce in una traiettoria politica più ampia del governo Meloni in materia di diritti delle persone trans: dalla circolare Piantedosi ai certificati di nascita, dal reato universale di GPA al DDL Valditara sul “relativismo di genere” a scuola. In questo contesto, il DDL Disforia rappresenta l’intervento specificamente rivolto alla sanità trans per i minori.

Il dibattito parlamentare nelle prossime settimane determinerà se il testo verrà approvato nella versione attuale, emendato sulla base delle osservazioni delle società scientifiche, o sottoposto a modifiche sostanziali. A prescindere dall’esito, il DDL 2575 ha già prodotto un effetto concreto: ha reso visibile — nel bene e nel male — la questione dell’accesso alle cure per i minori con disforia di genere in Italia, un tema fino a poco tempo fa confinato nella letteratura medica specialistica e ora al centro del dibattito pubblico e politico.

Le otto società scientifiche che hanno firmato il comunicato intersocietario del 9 dicembre 2025 hanno concluso con una richiesta al Parlamento: che il DDL venga rivisto “in coerenza con le indicazioni del Consiglio d’Europa” e che l’assistenza sanitaria alle persone transgender sia considerata “una cura orientata al loro benessere, non influenzata da ideologie” [4][12].

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